Vai a sottomenu e altri contenuti

Matrimonio

Nella maggior parte delle culture il matrimonio è un legame fra un uomo e una donna allo scopo di formare una famiglia. L'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma:

  1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
  2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
  3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Il concetto di matrimonio è legato a quello di famiglia: i due coniugi formano un nucleo familiare che spesso in seguito si espande con i figli. Perciò, il matrimonio non solo serve gli interessi di due individui, ma anche gli interessi dei loro figli e della società di cui fanno parte,conferisce diritti e doveri circa la nascita di bambini, le proprietà, i legami di parentela, le relazioni con la società, l'eredità.
Viene registrato come atto pubblico, momento di formalizzazione pubblica verso i terzi e verso le istituzioni.

Il matrimonio, nella maggioranza delle società, è un istituto giuridico e può assumere rilevanza anche nella religione; in alcuni culti ha anche valore di sacramento e, comunque, in genere rappresenta un momento di notevole importanza per i fedeli interessati e per la comunità religiosa di riferimento.

Si parla pertanto di matrimonio civile in relazione al rito celebrato ai soli fini giuridici, e di matrimonio religioso o confessionale quando il rito sia celebrato da un ministro del culto. In alcuni ordinamenti giuridici è previsto il riconoscimento del rito religioso, cui possono attribuirsi effetti civili (spesso a condizione che sia richiesto).

In molte giurisdizioni la cerimonia del matrimonio civile può aver luogo durante la cerimonia del matrimonio religioso, sebbene si tratti di due entità distinte.
Nella maggior parte degli stati occidentali il matrimonio può essere celebrato da un sacerdote, ministro o autorità religiosa; in tal caso l'autorità religiosa agisce simultaneamente come autorità religiosa e come ufficiale dello stato. E' quanto avviene anche in Italia con l'istituto del matrimonio concordatario, per cui la semplice celebrazione cattolica può avere anche gli effetti civili (attraverso la sua trascrizione).
In alcuni paesi come la Francia, la Germania e la Russia, è necessario essere sposati dallo stato prima di avere una cerimonia religiosa.

Vi sono esempi di persone che celebrano un rito religioso che non è civilmente riconosciuto. Tali esempi comprendono le vedove che perderebbero il diritto alla pensione nel caso si risposino e scelgono un rito solo religioso, coppie in pensione che perderebbero i benefici se legalmente sposate.

Nell'ordinamento giuridico italiano la materia è regolata dal cosiddetto ''Diritto di famiglia''.

La Costituzione italiana dedica alla famiglia tre articoli (collocati all'interno del Titolo II intitolato ''Rapporti etico-sociali'').

  • L'articolo 29 stabilisce che:

    ''La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
    Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare''.

  • L'articolo 30 stabilisce che:

    ''E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità''.

  • L'articolo 31 stabilisce che:

    ''La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo''.

Destinatario

A tutti i residenti del Comune.

Costi

Per conoscere i costi, si rimanda ai vari procedimenti, elencati nella pagina.

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Indirizzo: Via S. Antonio 1, 07010 Monteleone Rocca Doria (SS)
Telefono: 079925117  
Fax: 079925124  
Email: aagg@comune.monteleoneroccadoria.ss.it
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto