Pubblicazioni di matrimonio
La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza. L'atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi.
Munito dell'intera documentazione, uno dei due futuri sposi, deve recarsi all'Ufficio di Stato Civile per fissare l'appuntamento. Alla data convenuta, all'Ufficio di Stato Civile devono presentarsi i futuri sposi, portando una marca da bollo da € 14,62.
I futuri sposi dovranno sottoscrivere il verbale di pubblicazione, predisposto e letto in loro presenza.
L'Ufficiale di Stato Civile, dopo la sottoscrizione dell'atto, se uno degli sposi non è residente nel Comune, provvede a trasmettere al Comune di residenza la richiesta di pubblicazione. La pubblicazione infatti deve essere eseguita in entrambi i Comuni degli sposi.
Se gli sposi non vogliono contrarre matrimonio religioso, l'Ufficiale di Stato Civile consegna loro una domanda pre-stampata indirizzata al Sindaco, dove verranno indicati il luogo, il giorno e l'ora della celebrazione del matrimonio civile.
L'Ufficio provvederà all'affissione della pubblicazione di matrimonio all'Albo Pretorio. Concluso il periodo di affissione e attesi ancora tre giorni, nel caso di cerimonia religiosa, il nulla osta al matrimonio sarà rilasciato agli sposi per la consegna al parroco.
I documenti da produrre hanno validità 6 mesi; e al momento della richiesta di pubblicazione, la documentazione non dovrà avere una data anteriore a 180 giorni dal rilascio.
Matrimonio da celebrarsi con rito religioso
In questo caso, è necessaria la richiesta di pubblicazione redatta dal Parroco e da altro Ministro di Culto.
Gli interessati provvederanno, decorsi i termini di legge (otto giorni + 3 giorni), al ritiro del certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco o al Ministro di Culto (solo nel caso la cerimonia si svolga con rito concordatario), tranne che per i seguenti culti: Chiesa valdese, Comunità israelitica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.B.I. (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), C.E.L.I. (Chiesa Evangelica Luterana in Italia), per i quali è sufficiente la richiesta scritta degli interessati.
Requisiti
Avere compiuto 18 anni, oppure i 16 anni, previa autorizzazione del Tribunale dei minorenni (rilasciata per gravi motivi).Costi
Per la pubblicazione di matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo da € 14,62, nel caso che i futuri sposi siano residenti entrambi nel Comune, oppure due marche da bollo da € 14,62 nel caso in cui uno di essi sia residente in altro Comune.Normativa
- Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale numero 66 del 20 marzo 2001 ''Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici''.
- Decreto del Presidente della Repubblica numero 396 del 3 novembre 2000, ''Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' e circolari integrative.
- Codice civile, articoli. 84 e seguenti.
Documenti da presentare
I cittadini italiani devono consegnare i seguenti documenti:
- autocertificazione, redatta sull'apposito modulo a disposizione presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) o lo sportello dei Servizi Demografici (Stato Civile);
- richiesta di pubblicazione alla casa comunale (fatta dal Parroco nel caso di matrimonio concordatario o dal Ministro di Culto nel caso di matrimonio acattolico), in carta libera;
- stato di famiglia (nel caso di riconoscimento e/o legittimazione dei figli), in carta libera;
- codice fiscale degli sposi;
L'accertamento sull'assenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio è effettuato d'ufficio.
Per i minori di età occorre:
- copia autentica del decreto di ammissione al matrimonio emesso dal Tribunale dei Minori, in bollo.
I cittadini stranieri devono consegnare i seguenti documenti:
- certificato da far valere come atto di nascita;
- nulla osta al matrimonio (articolo 116 del Codice Civile), dal quale devono risultare, oltre le complete generalità del futuro sposo, anche lo stato libero, la cittadinanza e la residenza;
- autocertificazione (qualora il futuro sposo sia residente in Italia).
Entrambi i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente residente nello Stato, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione) e legalizzati dalla Prefettura (eccetto quelli con esenzione dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali).
Incaricato
Ufficiale di Stato CivileTempi complessivi
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.A chi rivolgersi
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